Sez. 2, Sentenza n. 6788 del 02/04/2015 (Rv. 634765 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Legittimazione passiva esclusiva dell'autorità emanante l'ordinanza nel giudizio di cassazione - Sussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie, applicabile "ratione temporis"), identifica nell'autorità che ha emesso l'ordinanza, ancorché periferica, quale la prefettura, il soggetto cui è attribuita la legittimazione processuale a contraddire nel relativo giudizio di opposizione, rimanendo ferma tale legittimazione, in difetto di limitazioni risultanti dal dettato normativo, nel corso dell'intero processo, e dunque anche nel procedimento di cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)