Sez. U, Sentenza n. 1394 del 04/02/1993 (Rv. 480714 - 01)
Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere | Indizione dell'esame di abilitazione con richiesta del pagamento di un contributo per essere ammessi all'esame - Atto amministrativo di un collegio professionale - Impugnazione davanti al giudice amministrativo - Provvedimento imponente in concreto la specifica prestazione pecuniaria - Impugnazione davanti al giudice ordinario.
Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere
L'impugnazione dell'atto amministrativo di induzione da parte di un collegio professionale (nella specie, il Collegio dei ragionieri e dei periti commerciali della provincia di Bolzano), dell'esame di abilitazione, con richiesta di pagamento di un contributo per essere ammessi all'esame stesso, in quanto diretta contro il provvedimento generale di determinazione delle condizioni di ammissione, deve essere proposta al giudice amministrativo, implicando la cognizione di situazioni giuridiche soggettive aventi la consistenza dell'interesse legittimo, mentre alla giurisdizione ordinaria vanno devolute le sole controversie relative al provvedimento che in concreto imponga la specifica prestazione pecuniaria di cui trattasi e di cui si contesti la legittimità, facendo valere il diritto soggettivo a non essere sottoposti a prestazioni siffatte se non nei casi, nei limiti, nella misura e con le modalità stabilite dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 15/07/1906 num. 327 CORTE COST., Regio Decr. 09/12/1906 num. 715
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)