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Sez. 1, Sentenza n. 2212 del 28/02/2000 (Rv. 534469 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Disciplina ex d.P.R. n. 597 del 1973 - Contributo differenza canone di affitto, come previsto dall'art. 51 del contratto collettivo delle aziende di credito - Natura retributiva - Sussistenza - Conseguente tassabilità.
Stato
decisa il 2000-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534469-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Già nel vigore dell'art. 48 del d.P.R. n. 597 del 1973 (e pertanto ancor prima delle modificazioni introdotte con l'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986) il rimborso erogato dal datore di lavoro al proprio dipendente allo scopo di consentirgli di soddisfare le esigenze personali di vita di quest'ultimo, o di realizzare le condizioni che lo mettano in grado di svolgere la prestazione dovuta - e di produrre il relativo reddito - dovevano considerarsi una componente della retribuzione e pertanto soggette a tassazione. Un tal principio trova applicazione anche in relazione al cosiddetto contributo per differenza canone di affitto, corrisposto al proprio personale direttivo, in occasione del suo trasferimento in altre sedi, dalle aziende di credito, dovendo d'altra parte escludersi che le maggiori spese affrontate in questi casi dal dipendente possano ritenersi sostenute a favore dell'impresa di appartenenza o nell'esclusivo interesse della stessa, di tal che il loro rimborso non abbia componente reddituale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)