Sez. 2, Sentenza n. 1254 del 04/02/2000 (Rv. 533496 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE | Provvedimento collegiale emanato in sede di reclamo avverso l'ordinanza sentenza conclusiva della prima fase del procedimento possessorio - Definizione complessiva della causa possessoria - Qualificabilità come sentenza - Sottoscrizione del solo presidente non estensore - Nullità assoluta - Rimedi - Ricorribilità per cassazione - Effetti - Declaratoria di nullità del provvedimento - Conseguenze.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE
Deve essere definito sentenza ed è ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il Tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo presentato contro il provvedimento pretorile che, ancorché emesso a conclusione della fase interdittale del processo possessorio, abbia natura di sentenza impugnabile con l'appello, esamini nel merito il provvedimento stesso e decida per la sua conferma o riforma. In caso d'impugnazione, la Corte di cassazione deve accertare se la decisione sia firmata dal solo Presidente del Tribunale non indicato come estensore o anche dal giudice incaricato di redigere la motivazione. Nel primo caso deve dichiarare la nullità del provvedimento stesso(art. 161 cod. proc. civ.)e rinviare il processo al Tribunale per la pronuncia sull'appello se il reclamo sia convertibile in tale mezzo di gravame, mentre se della conversione manchino i presupposti, deve dichiarare inammissibile il rimedio esperito e cassare senza rinvio la decisione impugnata(art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)