Sez. L, Sentenza n. 2504 del 08/04/1983 (Rv. 427366 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI NEL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - PER LE PRESTAZIONI DA QUEST'ULTIMO DOVUTE AL CONIUGE SUPERSTITE SECONDO L'ORDINANZA NORMATIVA CIVILISTICA - DISCIPLINA EX ART. 85 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI NEL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - PER LE PRESTAZIONI DA QUEST'ULTIMO DOVUTE AL CONIUGE SUPERSTITE SECONDO L'ORDINANZA NORMATIVA CIVILISTICA - DISCIPLINA EX ART. 85 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il credito dell'Inail per rimborso da parte del responsabile di un infortunio sul lavoro, di quanto corrisposto in favore dell'infortunato o dei suoi superstiti non può superare il complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto dal responsabile dall'infortunato stesso o a chi per lui secondo le norme generali sui danni da fatto illecito. Conseguentemente nel caso di coniuge superstite dell'infortunato non trova applicazione l'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - per cui la rendita compete anche al coniuge separato, ove non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, senza che sia condizionante il requisito della vivenza a carico - ma l'Inail può, in via di regresso, ripetere dal datore di lavoro responsabile dell'infortunio soltanto quelle somme che il datore di lavoro avrebbe dovuto al predetto coniuge secondo l'ordinaria normativa civilistica e così in relazione all'eventuale suo stato di separazione personale ed in correlazione ai redditi così ex adverso assicuratigli. (V 107/75, Corte cost.; (Conf 2308/80, mass n 405987; (Conf 3919/78, mass n 393519; (Conf 1398/75, mass n 376275).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)