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Sez. L, Sentenza n. 3919 del 22/08/1978 (Rv. 393519 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - CREDITO DELL'ISTITUTO - RIDUZIONE PROPORZIONALE NELL'IPOTESI DI CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393519-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - CREDITO DELL'ISTITUTO - RIDUZIONE PROPORZIONALE NELL'IPOTESI DI CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il credito dell'Inail per il rimborso, da parte del responsabile di infortunio sul lavoro, di quanto corrisposto in favore dell'infortunato o dei suoi superstiti, non e soggetto, in caso di concorso di colpa del danneggiato, a riduzione proporzionale al grado del concorso stesso, ma trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento, che sarebbe dovuto dal responsabile all'infortunato secondo le norme generali sui danni da fatto illecito, e, quindi, tenuto anche conto dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato. (Conf 1252/74, mass n 369312).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)