Sez. L, Sentenza n. 8033 del 03/06/2002 (Rv. 554841 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Infermità invalidante derivante da fattori concorrenti di natura professionale ed extraprofessionale - Domanda di costituzione di rendita I.N.A.I.L. - Principio di equivalenza causale stabilito dall'art. 41 cod. pen. - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ove l'infermità invalidante derivi da fattori concorrenti, di natura sia professionale (nella specie, movimento improvviso di una maestra di asilo per impedire la caduta di un bambino) che extraprofessionale, trova applicazione il principio di equivalenza causale stabilito in materia penale dall'art. 41 cod. pen.; pertanto a ciascuno di detti fattori deve riconoscersi efficacia causativa dell'evento, a meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)