Sez. U, Sentenza n. 5540 del 12/09/1983 (Rv. 430480 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DOMANDA PROPOSTA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL'ENPAS - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 - EFFETTI - ESTENSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DOMANDA PROPOSTA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DELL'ENPAS - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 - EFFETTI - ESTENSIONE.*
Nelle controversie promosse davanti al giudice ordinario da dipendenti dello stato nei confronti dell'ENPAS, in tema di indennità di buonuscita, la sopravvenienza dell'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75, il quale configura norma processuale di immediata applicazione nei giudizi pendenti, impone la declaratoria di Estinzione del procedimento, con riguardo alla domanda di riliquidazione di detta indennità con il computo della tredicesima mensilità, nonché l'affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con riguardo ad ogni altra domanda che investa la corresponsione e quantificazione dell'indennità medesima, ovvero abbia ad oggetto pretese ad essa strettamente accessorie, quali quelle di rivalutazione della somma liquidata e di attribuzione degli interessi, fondate sul solo fatto obiettivo del ritardo nell'erogazione. (V 878/82, mass n 418726; (V 5829/81, mass n 416558).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)