Sez. U, Sentenza n. 5829 del 05/11/1981 (Rv. 416558 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PERSONALE DELLO STATO E DELLE AZIENDE AUTONOME - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RICHIESTA DEGLI INTERESSI E DELLA RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - DEROGA CONSEGUENTE ALLA PREDETTA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PERSONALE DELLO STATO E DELLE AZIENDE AUTONOME - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RICHIESTA DEGLI INTERESSI E DELLA RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - DEROGA CONSEGUENTE ALLA PREDETTA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle controversie in materia d'indennità di buonuscita per il personale dello stato e delle aziende autonome, prevista, con immediata operatività nei giudizi pendenti, dall'art. 6 primo comma della legge 20 marzo 1980 n. 75, non trova deroga, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, per il caso in cui la domanda contenga anche la richiesta di corresponsione degli interessi per il ritardato pagamento dell'indennità stessa e di rivalutazione delle somme dovute in applicazione dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., in quanto tali pretese non si ricollegano ad un titolo autonomo, ma investono diritti ed obblighi strettamente inerenti al rapporto devoluto a detta giurisdizione esclusiva. (Conf 4183/81, mass n 414851; (Conf 3759/81, mass n 414400).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 28/12/1970 num. 1079 art. 14, Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)