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Sez. 1, Sentenza n. 3067 del 22/01/1996 Ud. (dep. 26/03/1996) Rv. 204300 - 01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Provocazione | Stato d'ira - Differenza con l'impeto d'ira - Alterazione emotiva che si protrae nel tempo - Rapporto di immediatezza con la reazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204300-01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Provocazione

Lo "stato di ira" previsto, quale circostanza attenuante, dall'art. 62 n. 2 cod. pen., proprio perché - diversamente dall'"impeto d'ira" di cui parlava il codice penale previgente - può consistere anche in un'alterazione emotiva che si protrae nel tempo, è riferibile ad un fatto anche non in rapporto di immediatezza con la reazione, purché, tuttavia, collegato ad un avvenimento più prossimo ed idoneo a determinare la reazione medesima, e sempre che quest'ultima non si sia tramutata da passione in sentimento di odio, rancore o altro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)