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Sez. 5, Sentenza n. 12860 del 14/02/2005 Ud. (dep. 06/04/2005) Rv. 232106 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Carattere della reazione - Immediatezza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232106-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE

Sussiste la circostanza attenuante comune della provocazione (art. 62, n.2, cod. pen.) anche quando la reazione iraconda non segua immediatamente il fatto ingiusto - a differenza di quel che richiede l'esimente di cui all'art. 599 cod. pen. nel delitto di diffamazione - ma consegua ad un accumulo di rancore, per effetto di reiterati comportamenti ingiusti, esplodendo, anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2, Cod. Pen. art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)