Sez. 1, Sentenza n. 11124 del 12/11/1997 Ud. (dep. 03/12/1997) Rv. 209159 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Stato d'ira - Differenza con l'impeto d'ira - Alterazione emotiva che si protrae nel tempo - Rapporto di immediatezza con la reazione - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE
Lo "stato d'ira", previsto quale circostanza attenuante dall'art. 62 n.2 cod. pen., proprio perché - diversamente dall'"impeto d'ira" di cui parlava il codice penale previgente - può consistere anche in un'alterazione emotiva che si protrae nel tempo, è riferibile ad un fatto anche non in rapporto di immediatezza con la reazione, purché, tuttavia, collegato ad un avvenimento più prossimo ed idoneo a determinare la reazione medesima e sempre che quest'ultima non sia tramutata, da passione, in sentimento di odio, rancore o altro.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)