Sez. L, Sentenza n. 11602 del 09/05/2008 (Rv. 603346 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Modificazioni peggiorative di disposizioni precedenti in ordine alla progressione di carriera - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI
Alla scadenza prevista del contratto collettivo regolarmente disdetto secondo quanto previsto dalle parti stipulanti, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 2704 cod. civ. o comunque una regola di ultrattività del contratto medesimo, ed il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge (in particolare, quanto alla retribuzione, dall'art. 36 Cost.) e da quelle convenzionali eventualmente esistenti, le quali ultime possono manifestarsi anche "per facta concludentia", con la prosecuzione dell'applicazione delle norme precedenti. (Nella specie, la S.C., enunciato il principio su esteso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che, nel periodo di vacanza contrattuale, potesse trovare fondamento nella norma del precedente contratto collettivo ormai scaduto la pretesa del dipendente di superiore inquadramento correlato all'anzianità, sebbene fosse invece richiesta dal contratto collettivo successivamente stipulato una maggiore anzianità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2074, Contr. Coll. 21/06/1997
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)