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Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 09/10/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152289 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - RICETTAZIONE DI ASSEGNI BANCARI - RIFERIMENTO ALL'IMPORTO DELL'ASSEGNO E NON AL VALORE DEL MODULO.*
Stato
decisa il 1981-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152289-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - RICETTAZIONE DI ASSEGNI BANCARI - RIFERIMENTO ALL'IMPORTO DELL'ASSEGNO E NON AL VALORE DEL MODULO.*

Al fine della concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità il valore degli assegni ricettati va rapportato all'importo dei medesimi e non al valore commerciale dei moduli di conto corrente. (Conf mass n 147642 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)