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Sez. U, Sentenza n. 7043 del 20/12/1982 (Rv. 424711 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA PER LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO, ED IL CONSEGUIMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE CON IL RISARCIMENTO DEL DANNO - PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA A CARICO DEL DATORE - EFFETTI - CREDITI PECUNIARI - TEMPORANEO DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - INSINUAZIONE DEI CREDITI IN SEDE DI FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO, EX ART. 209 LEGGE FALLIMENTARE - NECESSITÀ - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO, CON COMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1982-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424711-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA PER LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO, ED IL CONSEGUIMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE CON IL RISARCIMENTO DEL DANNO - PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA A CARICO DEL DATORE - EFFETTI - CREDITI PECUNIARI - TEMPORANEO DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - INSINUAZIONE DEI CREDITI IN SEDE DI FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO, EX ART. 209 LEGGE FALLIMENTARE - NECESSITÀ - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO, CON COMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DEL LAVORO.*

Con riguardo alla controversia promossa dal lavoratore subordinato, per essere reintegrato nel posto di lavoro, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, nonché per conseguire il pagamento delle retribuzioni maturate dopo il licenziamento stesso, con il risarcimento dei danni, il sopravvenuto assoggettamento del datore di lavoro alla procedura di amministrazione straordinaria, secondo la previsione della legge 3 aprile 1979 n. 95 ed in seguito a dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza, comporta una situazione di temporanea improponibilità della domanda, e, correlativamente, di temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per quanto riguarda i suddetti crediti pecuniari, i quali, in applicazione dell'art. 209 della legge fallimentare, devono essere fatti valere in Sede di formazione dello stato passivo davanti al Commissario governativo, e solo dopo il deposito dell'elenco dei crediti ammessi possono essere tutelati giurisdizionalmente mediante opposizione avverso il medesimo stato passivo (salva l'operatività dell'art. 95 terzo comma della legge fallimentare quando la controversia stessa sia già stata definita con sentenza non passata in giudicato). Per quanto riguarda, invece, la richiesta di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, con reintegrazione nel posto di lavoro, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario, con la Competenza per materia del pretore quale giudice del lavoro, in considerazione della non riconducibilità della suddetta istanza fra quelle inerenti alla formazione dello stato passivo. (V 2127/81, mass n 412850; (V 3079/78, mass n 392532; (V 4375/77, mass n 387968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)