Sez. 3, Sentenza n. 9494 del 20/04/2007 (Rv. 597787 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Opposizione all'esecuzione - Formulazione da parte del creditore opposto di domanda riconvenzionale intesa ad ottenere un diverso titolo esecutivo - Ammissibilità - Conseguenze - Inizio nuova esecuzione - Necessità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
L'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva e deve, perciò, preesistere alla minacciata o intrapresa esecuzione. Pertanto in sede di opposizione all'esecuzione, il creditore procedente, seppure legittimato a proporre eventualmente una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si debba sostituire, deve tuttavia intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata se intenda far valere il titolo di nuova formazione, che non può sostituire - con efficacia sanante - quello invalido, opposto con la domanda ex art. 615 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)