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Sez. 2, Sentenza n. 1107 del 14/02/1996 (Rv. 495826 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Conseguente giudizio di cognizione - Domanda riconvenzionale del creditore convenuto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495826-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

In sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (nella specie per il rilascio di un immobile), è ammissibile una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si sostituisca per un'esecuzione diversa da quella iniziata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)