Sez. 3, Sentenza n. 9259 del 08/05/1984 Ud. (dep. 27/10/1984) Rv. 166367 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE - VIOLAZIONE DELLA LEGISLAZIONE ANTISISMICA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA ESECUZIONE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - SUBORDINAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEI CALCOLI DEL CEMENTO ARMATO E DEL PROGETTO ESECUTIVO ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE - LEGITTIMITÀ.*
EDILIZIA - ZONE SISMICHE - VIOLAZIONE DELLA LEGISLAZIONE ANTISISMICA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA ESECUZIONE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - SUBORDINAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEI CALCOLI DEL CEMENTO ARMATO E DEL PROGETTO ESECUTIVO ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE - LEGITTIMITÀ.*
In materia di reati edilizi per violazione della legislazione antisismica (nella specie costruzione senza il preventivo "nulla osta" dell'ufficio del genio civile), è legittima la pronuncia che subordini la concessione del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena alla condizione della presentazione dei calcoli del cemento armato e del progetto esecutivo - entro un termine prefissato - al competente ufficio del genio civile. (V mass n 159648; (V mass n 163827; (V mass n 163826; (V mass n 160879; (V mass n 162773).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 23, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)