Sez. L, Sentenza n. 4491 del 30/07/1979 (Rv. 400990 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - NORME DISCIPLINANTI L'INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE IN UNA DETERMINATA CATEGORIA - VIOLAZIONE - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (CATEGORIE BS E B1 DEI DIPENDENTI DELL'ENEL).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - NORME DISCIPLINANTI L'INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE IN UNA DETERMINATA CATEGORIA - VIOLAZIONE - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (CATEGORIE BS E B1 DEI DIPENDENTI DELL'ENEL).*
E deducibile in Cassazione la violazione delle norme che disciplinano l'inquadramento del lavoratore in una determinata categoria, ma non anche la valutazione di merito intesa ad identificare la posizione del lavoratore stesso in termini di categoria e di qualifiche, apprezzate sulla base della concreta attivita svolta dal prestatore di lavoro subordinato in riferimento agli elementi di maggior rilievo e di prevalente importanza ai detti fini. (in applicazione di tale principio, e stata giudicata corretta la decisione del giudice del merito per la quale, a norma dell'art 15 del CCNL per i dipendenti dell'ENEL 21 aprile 1970, devono essere inquadrate nelle categorie bs le mansioni concretamente svolte dai liquidatori della cassa mutua malattia di Bologna e non anche nella categoria B1, basandosi il criterio distintivo fra tali categorie sulla maggiore importanza delle mansioni per la loro ampiezza e natura oppure per la maggiore estensione dell'ufficio in relazione alla struttura organizzativa dell'ente). (Conf 5791/78, mass n 395606).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)