Sez. L, Sentenza n. 1953 del 12/03/1985 (Rv. 439864 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - QUESTIONI CONCERNENTI L'INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE NELLA QUALIFICA SPETTANTEGLI - DEDUZIONI IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - QUESTIONI CONCERNENTI L'INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE NELLA QUALIFICA SPETTANTEGLI - DEDUZIONI IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In Sede di legittimità può essere dedotta la violazione dei principi giuridici e delle norme che disciplinano i criteri generali ed astratti in tema di inquadramento del lavoratore e di qualifica spettantegli, ma non anche la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad identificare la posizione del lavoratore stesso in termini di mansioni in concreto espletate, valutazione che è rimessa al giudice di merito con il solo limite costituito dall'Obbligo di motivazione adeguata al fine di consentire il controllo del criterio logico seguito. (V 5139/83, mass n 429998; (V 4277/81, mass n 414955; (V 998/80, mass n 404434; (V 4491/79, mass n 400990; (V 5791/78, mass n 395606).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)