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Sez. L, Sentenza n. 4277 del 01/07/1981 (Rv. 414955 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI NELL'UNA O NELL'ALTRA CATEGORIA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414955-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI NELL'UNA O NELL'ALTRA CATEGORIA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

In Sede di legittimita puo essere dedotta la violazione dei principi giuridici e delle norme che disciplinano i criteri generali ed astratti in tema d'inquadramento dei lavoratori nell'una o nell'altra categoria, ma non anche la valutazione di merito delle circostanze di fatto idonee ad identificare la posizione del lavoratore in termini di categoria e di qualifica, apprezzate sulla base della concreta attivita svolta dal prestatore di lavoro subordinato in riferimento agli elementi di maggiore rilievo e di prevalente importanza ai detti fini. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla suprema Corte aveva negato che ad un'impiegata dell'ENEL competesse l'inquadramento nella categoria A1 a norma dell'art 15 del contratto collettivo di categoria del 21 aprile 1970). (Conf 998/80, mass n 404434; (Conf 4491/79, mass n 400990).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)