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Sez. U, Ordinanza n. 14769 del 17/10/2002 (Rv. 557963 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Proposizione di domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, davanti a giudici di diversi Stati contraenti - Disciplina "ex" art. 21 della Convenzione citata - Portata - Conseguenza - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557963-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Le norme sulla litispendenza internazionale di cui all'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (e succ. modif.), ratificata con la legge 21 giugno 1971, n. 804, disciplinano il modo in cui deve procedere il giudice successivamente adito (prevedendo che questi debba sospendere il procedimento davanti a sè in attesa che la "competenza" del giudice preventivamente adito sia stata effettivamente accertata dallo stesso, e che solo dopo ciò egli abbia il potere - dovere di dichiarare la propria "incompetenza" a favore di quello adito in prevenzione), ma non regolano il comportamento del giudice adito per primo, cui spetta verificare la propria "competenza" secondo le norme della Convenzione e dichiararla nei modi previsti dalla propria legge nazionale. Ne deriva che - mentre non può costituire oggetto di regolamento preventivo di giurisdizione la questione se il giudice italiano sia stato adito prima o dopo di quello straniero, essendo la litispendenza internazionale configurata dalla Convenzione, in rapporto al giudice successivamente adito, come un'ipotesi di sospensione per pregiudizialità necessaria - detto regolamento preventivo è ammissibile per devolvere alle Sezioni Unite la questione di giurisdizione del giudice dello Stato italiano, preventivamente adito, nei confronti del convenuto domiciliato all'estero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)