Sez. 4, Sentenza n. 747 del 27/02/1970 Ud. (dep. 20/04/1970) Rv. 114542 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - APPELLO -PARTE CIVILE - IN GENERE - NON COMPARSA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - SPESE -CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI TALE GRADO DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - APPELLO -PARTE CIVILE - IN GENERE - NON COMPARSA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - SPESE -CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI TALE GRADO DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA.*
La parte civile, non puo considerarsi intervenuta nel giudizio di appello qualora non compaia di persona e il difensore, presentatosi in sua vece, sia sfornito di procura speciale in tal caso, pur dovendosi ritenere ferma la sua Costituzione per il principio dell'immanenza della Costituzione medesima, essa non puo richiedere ed ottenere la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio. (Conf 111890, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)