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Sez. U, Sentenza n. 868 del 07/12/1999 (Rv. 531901 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE | Statuto prevedente la facoltà per l'escluso di ricorrere ad un collegio di probiviri - Decisione di tale collegio - Natura - Lodo arbitrale - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531901-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE

In tema di esclusione del socio da società cooperative ammesse al contributo statale, ove lo statuto accordi all'escluso la facoltà di ricorrere ad un collegio di "probiviri", costituito nell'ambito della società e, come nella specie, composto dai sindaci della cooperativa, tale tutela non ha carattere arbitrale ma endosocietario, con la conseguenza che, una volta esercitata dal socio escluso la facoltà di avvalersi della suindicata forma di tutela interna, il procedimento di esclusione si perfeziona solo con la determinazione del collegio previsto dallo statuto, determinazione che, non essendo un lodo arbitrale, non è suscettibile di impugnazione per nullità ex art. 828 cod.proc.civ., ma va impugnata come provvedimento societario di esclusione del socio e perciò, in ipotesi di cooperativa edilizia ammessa al contributo statale, dinanzi alla commissione di vigilanza di cui all'art. 131 R.D. n. 1165 del 1938.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)