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Sez. L, Sentenza n. 4253 del 20/07/1984 (Rv. 436180 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - GRATIFICAZIONI - ASSEGNI "AD PERSONAM" - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE AD OPERA DI CLAUSOLA CONTRATTUALE - COMPUTO DEGLI STESSI NELLA RETRIBUZIONE UTILE AGLI EFFETTI DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ E DEL PREMIO DI PRODUZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436180-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - GRATIFICAZIONI - ASSEGNI "AD PERSONAM" - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE AD OPERA DI CLAUSOLA CONTRATTUALE - COMPUTO DEGLI STESSI NELLA RETRIBUZIONE UTILE AGLI EFFETTI DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ E DEL PREMIO DI PRODUZIONE - LEGITTIMITÀ.*

Qualora una clausola contrattuale (nella specie, art. 25 del C.C.n.L. 29 maggio 1973 per i dipendenti di aziende municipalizzate) includa nella retribuzione spettante al lavoratore gli assegni ad personam, senza distinzione circa la loro genesi normativa, correttamente il giudice del merito, nell'ambito dei suoi poteri d'interpretazione delle Disposizioni contrattuali, afferma la computabilità di tali assegni nella retribuzione utile agli effetti della tredicesima e quattordicesima mensilità nonché del premio di produzione. (Conf 4859/82, mass n 422861; (Conf 1865/81, mass n 412551).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973 num. 25, Contr. Coll. 29/05/1973 num. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)