Sez. L, Sentenza n. 11071 del 06/05/2008 (Rv. 603073 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Idoneità degli indumenti messi a disposizione da parte del datore di lavoro - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori - Finalità unica - Legittimità - Altre finalità - Esclusione - Fattispecie relativa a mancata predisposizione di spogliatoi ove riporre abiti personali ed indossare divise aziendali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti e spogliatoi, l'interpretazione letterale e logico - sistematica dell'art. 40 del d.P.R. n. 303 del 1956 alla stregua della finalità dell'intero d.P.R. come modificato dal d.lgs. n. 626 del 1994, comporta che per "indumenti di lavoro specifici" si debbano intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze (come la divisa dell'operatore ecologico). Ne consegue che dall'ambito applicativo di suddetta norma esula qualsiasi riferimento a divise o forme di abbigliamento destinate a soddisfare esigenze diverse dalla tutela della salute e dalla sicurezza del lavoratore, quali l'esigenza dell'individuazione del soggetto datoriale. (Nella specie la S.C., confermando la decisione della corte territoriale, ha rigettato il ricorso proposto dagli autisti di un'azienda locale di mobilità i quali si dolevano che il datore di lavoro non avesse predisposto un idoneo spogliatoio ove riporre gli abiti personali ed indossare le divise aziendali, sul presupposto che le divise aziendali migliorassero soltanto l'immagine del datore di lavoro, così respingendo la tutela reclamata, di adempimento in forma specifica e risarcimento dei danni per illegittima condotta, finalizzate solo a dar maggior lustro al datore medesimo mediante il miglioramento della sua immagine).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, DPR 29/03/1953 num. 303 art. 40, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 624
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)