Sez. L, Sentenza n. 2625 del 05/02/2014 (Rv. 629842 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Tute da lavoro - Finalità - Preservazione degli abiti civili dall'ordinaria usura - Dispositivi di protezione individuale - Riconducibilità - Esclusione - Obbligo datoriale di fornitura e sistematico lavaggio - Insussistenza - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, non rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, previsti dall'art. 40 della legge 19 settembre 1994, n. 626 (applicabile "ratione temporis"), le tute, di stoffa o monouso, fornite dal datore di lavoro (nella specie, a dipendenti comunali con mansioni di giardinieri), quando esse, per la loro consistenza, svolgono esclusivamente la funzione di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa, e non anche quella (pur astrattamente configurabile) di proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, sicché rispetto ad esse non è configurabile, in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di sistematico lavaggio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 19/09/1994 num. 626 art. 40, Legge 19/09/1994 num. 626 art. 42, Legge 19/09/1994 num. 626 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)