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Sez. L, Sentenza n. 22929 del 14/11/2005 (Rv. 585253 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Idoneità degli indumenti di protezione messi a disposizione da parte del datore di lavoro - Tutela della salute dei lavoratori - Conseguente necessità della suddetta idoneità per l'intero periodo di esecuzione della prestazione - Lavaggio degli indumenti - Obbligo del datore di lavoro - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585253-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma dell'art. 379 del d.P.R. n. 457 del 1955 fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi degli artt. 40, 43, commi terzo e quarto, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni.(Fattispecie relativa ai dipendenti dell'azienda multiservizi di igiene urbana di Genova).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 27/04/1955 num. 457 art. 379, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 40, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)