diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 756 del 23/01/1995 (Rv. 489859 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Responsabilità della società assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa per interessi, rivalutazione e spese oltre il massimale di polizza - Successione "ope legis" dell' impresa designata dal fondo di garanzia - Estensione a dette obbligazioni accessorie - Limite di risarcibilità ex art. 21 ultimo comma legge n. 990 del 1969 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489859-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora l'impresa assicuratrice convenuta in giudizio con l'azione diretta debba rispondere oltre i limiti del massimale anche degli interessi, rivalutazione e spese in relazione al suo comportamento defatigatorio, la successione "ope legis" della impresa cessionaria del portafoglio della detta compagnia assicuratrice messa in liquidazione coatta amministrativa si verifica anche con riguardo alle obbligazioni accessorie e per esse non opera il limite di risarcibilità contemplato dall'art. 21 comma terzo legge n. 990/1969 attinente soltanto al debito principale ed indennizzo.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)