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Sez. 1, Sentenza n. 4373 del 26/02/2007 (Rv. 596354 - 01)

CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Consorzi per le aree di sviluppo industriale - Istituiti, nelle zone già colpite da eventi sismici della Campania e della Basilicata, ex art. 5 del d.l. n. 32 del 1995 - Natura degli enti - Contributi dovuti dalle imprese fruitrici dei servizi erogati - Obbligazione - Fonte - Rapporto di diritto privato - Partecipazione proporzionale alle spese dell'ente di tute le imprese beneficiarie.
Stato
decisa il 2007-02-26
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596354-01

CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

I consorzi per le aree di sviluppo industriale istituiti, a far data dal 1° novembre 1994, dall'art. 5 del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed incaricati della gestione, prima affidata alle amministrazioni locali, delle aree industriali realizzate, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle zone della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, determinano le quote a carico della singole aziende beneficiarie dei servizi erogati, provvedendo alla riscossione nelle forme previste dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639. Il contributo dovuto da parte di ciascuna impresa per l'erogazione dei servizi trova la sua fonte in un rapporto obbligatorio di diritto privato, alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 3 dell'art. 5 del d.l. n. 32 del 1995 (le somme sono qualificate "corrispettivo per la gestione di aree industriali"), costituendo controprestazioni in denaro rese per le prestazioni effettuate in favore delle imprese dai consorzi, classificati, in base all'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, enti pubblici economici, e perciò operanti, nei rapporti con i terzi, secondo le regole di diritto civile, in quanto compatibili con la loro natura di enti pubblici. Pertanto, laddove tali consorzi rendano ai privati prestazioni di beni e servizi, le spese correlate devono essere coperte con la partecipazione proporzionale di tutti i beneficiari, secondo il principio generale della sinallagmaticità, sia pure potenziale, normalmente richiamato nei contratti tipo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/02/1995 num. 32 art. 5, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 32, Legge 05/10/1991 num. 317 art. 36 CORTE COST., Legge 07/04/1995 num. 104 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)