Sez. U, Sentenza n. 203 del 01/04/1999 (Rv. 524793 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Consorzi per le aree di sviluppo industriale (legge 104/95) - Contributi - Determinazione - Imposizione alle imprese consorziate - Ordinanze ingiuntive di pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910 - Opposizione da parte dell'impresa debitrice - Giurisdizione dell'AGO.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
È devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia insorta tra un Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (nella specie, di Salerno, istituito ex leggi 104/95 e 219/81) ed una azienda insediata nel relativo comprensorio, con riferimento all'ordinanza di pagamento dei contributi consortili (emessa ex art. 2 ss. R.D. 639/1910, vidimata e resa esecutiva dal pretore) ed alla conseguente opposizione proposta dalla debitrice ex art. 3 R.D. 639/1910, sia che, nella specie, si abbia esclusivo riguardo al disposto dell'art. 3 da ultimo citato (che esplicitamente prevede la competenza del giudice ordinario), sia che, nel rapporto tra consorzio ed imprese, venga ravvisata la fattispecie della concessione contratto, atteso che, ai sensi dell'art. 5, comma secondo della legge 1034/71, le controversie relative a canoni indennità ed altri corrispettivi sono devolute, in via derogatoria, alla cognizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 07/04/1995 num. 104 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)