diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 9601 del 27/04/2006 (Rv. 588384 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Opere pubbliche - Consorzi di sviluppo industriale - Natura giuridica - Enti pubblici economici gestori di pubblici servizi - Appalti - Assoggettamento alle procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica - Impugnazione - Art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Estensione ai diritti patrimoniali consequenziali - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588384-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE

I consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici, ai sensi dell'art. 36, comma quarto, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e sono inclusi dall'allegato I alla direttiva CEE 14 giugno 1993, n. 93/37 tra le categorie di organismi di diritto pubblico ai quali si applica la disciplina comunitaria dettata per gli appalti di un certo importo, che impone la procedura di aggiudicazione ad evidenza pubblica. Gli appalti di loro competenza sono quindi assoggettati alla legge 1° febbraio 1994, n. 109, che comporta l'applicazione delle procedure di scelta del contraente e dei criteri di aggiudicazione previsti per le gare di pubblico incanto (artt. 20 e 21). Tali enti, inoltre, esercitano poteri di pianificazione urbanistica attuativa e di esecuzione d'infrastrutture nell'ambito delle aree individuate del territorio regionale, sulla base di convenzioni concluse con le stesse regioni, delle quali possono considerarsi concessionari per i relativi servizi attinenti all'urbanistica, cui fa riferimento l'allegato XVIA del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158. L'aggiudicazione dei lavori da parte di tali consorzi, nella fase prodromica alla stipulazione del contratto di appalto, è pertanto configurabile come provvedimento adottato dal gestore di un pubblico servizio, in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, anche nel testo risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa ai diritti patrimoniali consequenziali all'annullamento dell'atto amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 05/10/1991 num. 317 art. 36 CORTE COST., Legge 01/02/1994 num. 109 art. 19 CORTE COST., Legge 01/02/1994 num. 109 art. 20 CORTE COST., Legge 01/02/1994 num. 109 art. 21 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 158, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 158, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)