Sez. 1, Sentenza n. 4222 del 20/09/1978 (Rv. 393849 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI- CAUSE PENDENTI INNANZI IL TRIBUNALE - GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO - UFFICIO NUOVO E DISTINTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DICHIARATIVA DELL'INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE UNICO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA - ANNULLAMENTO DELLA PREDETTA SENTENZA DA PARTE DELLA SUPREMA CORTE - NECESSITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI- CAUSE PENDENTI INNANZI IL TRIBUNALE - GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO - UFFICIO NUOVO E DISTINTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DICHIARATIVA DELL'INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE UNICO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA - ANNULLAMENTO DELLA PREDETTA SENTENZA DA PARTE DELLA SUPREMA CORTE - NECESSITA.*
L'art 20 terzo comma della legge 11 agosto 1973 n 533, sulle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, ove stabilisce che le cause pendenti avanti il tribunale, non pervenute alla fase decisoria, vengono decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, non ha istituito un ufficio giudiziario nuovo e distinto, rispetto al tribunale nella sua composizione ordinaria, ma si e limitato ad introdurre, in ordine alla ripartizione di compiti fra giudice istruttore e collegio, una mera distinzione di rito e di funzioni. Pertanto, la sentenza con la quale la Corte d'appello, su gravame avverso pronuncia del predetto giudice istruttore in funzione di giudice unico del lavoro, dichiari l'incompetenza per materia del giudice medesimo, ritenendo che la causa non rientri fra le indicate materie, e impugnabile con regolamento di Competenza, in relazione all'obiettivo contenuto della statuizione, e va annullata dalla suprema Corte, in Sede di regolamento, per aver erroneamente ravvisato una violazione di norme di Competenza in questione attinente esclusivamente alla diversita di rito e soggetta alla disciplina di cui all'art 439 (nuovo testo) cod proc civ. (V 4840/77, mass n 388447; (V 3126/76, mass n 381902).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)