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Sez. L, Sentenza n. 4278 del 08/05/1987 (Rv. 453035 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO - PRESUPPOSTI - PASSAGGIO DI PERSONALE DA UN'AZIENDA AD UN'ALTRA - DIRITTO ALLO SGRAVIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453035-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO - PRESUPPOSTI - PASSAGGIO DI PERSONALE DA UN'AZIENDA AD UN'ALTRA - DIRITTO ALLO SGRAVIO - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo previsto dall'art. 28 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, come modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089, in favore delle imprese di nuova Costituzione operanti nel Mezzogiorno, è necessario che sussista in concreto il presupposto dell'incremento di occupazione dopo il 30 settembre 1968 e, a tal fine, occorre far riferimento alla nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni (sostanziali o formali, apparenti o reali, valide o non valide) intervenute nella titolarità dell'impresa. Consegue che, nell'ipotesi di passaggio di personale da un'azienda ad un'altra, il diritto allo sgravio suddetto sussiste unicamente se sia riscontrabile l'effettiva cessazione dell'attività della prima, che abbia determinato un reale stato di disoccupazione dei dipendenti, e non anche se invece l'azienda - pur nel passaggio da un titolare ad un altro - rimanga sostanzialmente identica. (V 1155/86, mass n 444650).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 28, Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)