Sez. L, Sentenza n. 7250 del 13/07/1990 (Rv. 468225 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - SGRAVIO AGGIUNTIVO - CONDIZIONE - SOCIETÀ DERIVATA DA UNA IMPRESA INDIVIDUALE CON IL RELATIVO PERSONALE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - SGRAVIO AGGIUNTIVO - CONDIZIONE - SOCIETÀ DERIVATA DA UNA IMPRESA INDIVIDUALE CON IL RELATIVO PERSONALE - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo previsto dall'art. 18, quarto comma del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089, occorre che si sia verificato un effettivo incremento di occupazione, per l'accertamento del quale deve farsi riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni intervenute nella mera titolarità, dell'impresa. Pertanto, non ricorre il presupposto per l'attribuzione dello sgravio suddetto nell'ipotesi di una società che sia derivata da una ditta individuale di cui abbia rilevato attrezzature, dipendenti e Sede sociale, restando immutato il numero dei lavoratori occupati. (Conf 4278/87, mass n 453035; (Conf 1221/87, mass n 450750).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)