Sez. 2, Sentenza n. 3813 del 12/06/1981 (Rv. 414446 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - INDICAZIONE DEL FONDO MEDIANTE DUE SOLI CONFINI).*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - INDICAZIONE DEL FONDO MEDIANTE DUE SOLI CONFINI).*
La determinabilita dell'oggetto del contratto, in tanto sussiste, in quanto al difetto della sua precisa descrizione sia possibile ovviare con un processo logico di coordinamento degli elementi prestabiliti dalle parti. (nella specie, alla stregua del surriportato principio, il SC ha cassato con rinvio la decisione dei giudici del merito che dalla mera indicazione di due confini del fondo promesso in vendita, contenuta nel relativo preliminare, avevano ritenuto di poter risalire alla individuazione degli altri due confini). (V 534/79, mass n 396655; (V 5931/78, mass n 395754; (V 5113/77, mass n 388725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)