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Sez. 2 - , Sentenza n. 36512 del 16/07/2019 Ud. (dep. 28/08/2019) Rv. 277011 - 01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Giudizio di legittimità - Parte civile non intervenuta all’udienza pur avendo depositato memoria - Condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277011-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE

Nel giudizio di legittimità l'imputato non è tenuto al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che, dopo avere depositato una memoria con argomentazioni non decisive ai fini dell'esito del ricorso, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 153, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)