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Sez. 5, Sentenza n. 47553 del 18/09/2015 Ud. (dep. 01/12/2015) Rv. 265918 - 01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Giudizio di legittimità - Parte civile che non interviene all'udienza pur avendo depositato memoria - Condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265918-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE

Nel giudizio per cassazione, l'imputato non è tenuto al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile, che, dopo avere depositato una memoria, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)