Sez. 5, Sentenza n. 6052 del 30/09/2015 Ud. (dep. 12/02/2016) Rv. 266021 - 01
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Giudizio di legittimità - Parte civile che non intervenga all'udienza pur avendo depositato memoria - Condanna dell'imputato al pagamento delle spese a favore della parte civile - Ammissibilità - Sussistenza.
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE
In tema di spese processuali, ha diritto ad ottenerne la liquidazione la parte civile che, nel giudizio di legittimità, pur non intervenendo alla discussione in pubblica udienza, depositi memorie conclusive e relativa nota spese, sulla base di quanto disposto dall'art. 541 cod. proc. pen., che prevede un obbligo generale di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile - in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni - svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)