Sez. 5, Ordinanza n. 36805 del 22/06/2015 Cc. (dep. 10/09/2015) Rv. 264906 - 01
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Giudizio di legittimità - Parte civile che non intervenga all'udienza pur avendo depositato memoria - Condanna dell'imputato al pagamento delle spese a favore della parte civile - Ammissibilità - Sussistenza.
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE
In tema di spese processuali, ha diritto ad ottenerne la liquidazione la parte civile che, nel giudizio di legittimità, pur dopo aver depositato memorie, non interviene alla discussione in pubblica udienza, in quanto, da un lato, la sua mancata presentazione non può essere qualificata come revoca tacita della costituzione e, dall'altro, l'art. 12 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, attribuisce rilievo alla partecipazione in sé alla fase decisionale, senza distinguere tra difese orali e scritte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 168, DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)