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Sez. L, Sentenza n. 1947 del 17/02/1992 (Rv. 475774 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Prova - Consulenza tecnica | In tema di invalidità pensionabile - Nomina di un esperto non rientrante nella categoria dei medici legali e delle assicurazioni e dei medici del lavoro - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475774-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Prova - Consulenza tecnica

Nelle controversie in tema d'invalidità pensionabile, la nomina (a consulente tecnico di ufficio) di un esperto non rientrante nella categoria dei medici legali e delle assicurazioni e dei medici del lavoro non è causa di alcuna nullità, atteso che le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive e che l'obbligo d'iscrivere i medici predetti nell'albo dei consulenti predisposto per le cause in materia previdenziale (ed assistenziale) è rivolto all'organo che presiede alla formazione dell'albo stesso e non al giudice, che non ha perciò limiti al suo potere discrezionale di scelta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 146, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 146

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)