Sez. L, Sentenza n. 10801 del 16/10/1995 (Rv. 494253 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA | Consulenza tecnica - Nomina a consulente di un esperto di medicina legale non specializzato per le infermità denunciata dall'assicurato - Incensurabilità in Cassazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA
Le norme relative alla scelta del consulente tecnico (d'ufficio) hanno natura e finalità semplicemente direttive, essendo tale scelta riservata - anche per quanto concerne la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza qualificata del medesimo - all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito. Pertanto, in una controversia in tema d'invalidità pensionabile, la nomina a consulente di un esperto di medicina legale, il quale non sia anche specializzato per l'accertamento e la valutazione delle infermità denunciate dall'assicurato, non è sindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)