Sez. 2, Sentenza n. 5473 del 12/04/2001 (Rv. 545875 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA | Poteri e obblighi del giudice - Albo dei consulenti tecnici e distribuzione degli incarichi - Inosservanza delle norme relative - Effetti - Insindacabilità in Cassazione della scelta dell'ausiliario da parte del giudice.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA
Le norme art. degli 61 cod. proc. civ. e 13 e 22, comma secondo, disp. att. cod. proc. civ. relative alla scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità direttive; conseguentemente la scelta di tale ausiliario è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 22, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 13, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)