Sez. L, Sentenza n. 889 del 29/01/1998 (Rv. 512039 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA | In tema di invalidità pensionabile - Nomina di esperto privo della qualificazione di medico legale o del lavoro - Nullità - Esclusione - Criteri per la scelta dei consulenti e la formazione degli albi - Funzione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA
Nelle controversie in tema di invalidità pensionabile, la nomina a consulente tecnico d'ufficio di un esperto non rientrante nella categoria dei medici legali e delle assicurazioni e dei medici del lavoro non è causa di alcuna nullità, perché le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico (hanno natura e finalità semplicemente direttive, mentre l'obbligo di iscrivere i medici predetti nell'albo dei consulenti predisposto per le cause in materia previdenziale ed assistenziale è rivolto all'organo che presiede alla formazione dell'albo stesso e non al giudice, che non ha perciò limiti al suo potere discrezionale di scelta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 61 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 445, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 146, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 146
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)