Sez. 5, Sentenza n. 18874 del 20/09/2004 (Rv. 577203 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Atti dell'Avvocatura dello Stato - Art. 10 Legge n. 383 del 2001 - Trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione - Sottoscrizione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 664 del 1986 - Sottoscrizione dell'atto trasmesso da parte del funzionario titolare dell'Ufficio ricevente (ovvero di un suo sostituto) in via alternativa con l'avvocato dello Stato ricevente - Ammissibilità - Portata.
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE
L'art. 10, secondo comma, legge n. 383 del 2001 in tema di trasmissione a distanza degli atti dell'Avvocatura dello Stato, in mancanza di distinzioni emergenti dal suo tenore letterale, si applica non solo per il giudizio di merito ma anche per quello di cassazione, non ostando al riguardo il richiamo, in esso operato, all'articolo 7, terzo comma, legge n. 664 del 1986, il quale - allo scopo di accelerare le operazioni di trasmissione degli atti "relativi agli affari contenziosi, consultivi ed amministrativi"- si limita a prevedere che l'Avvocatura dello Stato può avvalersi di mezzi di telecomunicazione, e non pone limitazioni in relazione al grado o alla fase del giudizio. Al riguardo va posto fra l'altro in luce come, mentre il quarto comma del suddetto art. 7 indica come, al riguardo, sufficiente la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente "purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale", il suindicato art. 10 legge n. 383 del 2001 dispone che l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto "anche" con la firma del funzionario titolare dell'Ufficio ricevente (ovvero di un suo sostituto), a tale stregua pertanto consentendo che la sottoscrizione sia apposta, in via alternativa, da quest'ultimo o dall'avvocato dello Stato ricevente.
Riferimenti normativi: Legge 15/10/1986 num. 664 art. 7, Legge 18/10/2001 num. 383 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)