Sez. 5, Sentenza n. 12882 del 21/05/2008 (Rv. 603311 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Atti giudiziari - Art. 10 della legge n. 383 del 2001 - Trasmissione mediante mezzi di telecomunicazione - Sottoscrizione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 664 del 1986 - Sottoscrizione da parte del titolare dell'Ufficio ricevente in via alternativa all'Avvocato dello Stato ricevente - Ammissibilità - Portata.
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE
Nel caso in cui l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 664 del 15 ottobre1986, si avvalga dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi (nella specie, ricorso per cassazione), l'art. 10, secondo comma, della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, dispone che l'obbligo di sottoscrizione è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente, oppure di un suo sostituto, "purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale". Ne consegue che la sottoscrizione può essere alternativamente o congiuntamente apposta dall'avvocato dello Stato che ha sottoscritto l'atto e dal funzionario ricevente, che non ha specificamente controfirmato la copia notificata alla residenza, senza che tale ultima circostanza comporti alcuna irregolarità.
Riferimenti normativi: Legge 15/10/1986 num. 664 art. 7, Legge 18/10/2001 num. 383 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)