Sez. L, Sentenza n. 11900 del 06/08/2003 (Rv. 565724 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) | Organo della persona giuridica convenuta avente la rappresentanza in giudizio dell'ente - Mancante, insufficiente o erronea indicazione nell'atto introduttivo del giudizio - Conseguenze - Mera irregolarità - Limiti - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO)
La mancata, insufficiente o erronea indicazione dell'organo della persona giuridica convenuta che ne ha la rappresentanza in giudizio determina, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., in relazione all'art. 163, comma terzo, n. 2, cod. proc. civ., la nullità dell'atto introduttivo del giudizio solo quando si traduca in incertezza assoluta sull'identificazione dell'ente convenuto, risolvendosi negli altri casi in una mera irregolarità, sanabile con la costituzione della parte convenuta in persona del legale rappresentante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)