Sez. 1, Sentenza n. 20443 del 08/04/2015 Ud. (dep. 18/05/2015) Rv. 263593 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE | Intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile - Sufficienza - Esclusione - Obiettiva rispondenza a valori etici o sociali riconosciuti dalla collettività - Necessità - Conseguenze in caso di erronea rappresentazione da parte dell'agente.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE
Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività; ne consegue che l'attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato, anche in virtù della disciplina prevista dall'art. 59, cod.pen., in base alla quale le circostanze aggravanti ed attenuanti devono essere considerate e applicate per le loro connotazioni di oggettività.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59 com. 3, Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)