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Sez. 1, Sentenza n. 11516 del 22/11/1993 (Rv. 484437 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - In genere | Appaltatore - Cessione del suo credito prima dell'accettazione dell'opera - Fallimento dell'appaltatore - Cessionario del credito - Opponibilità della cessione al fallimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484437-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - In genere

A norma dell'art. 1665, ultimo comma, cod. civ., nei contratti d'appalto l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge solo quando l'opera è stata accettata, a nulla rilevando che, prima di quel momento, l'appaltatore gli abbia messo a disposizione il risultato della sua prestazione. Ne consegue che, ove l'appaltatore abbia ceduto il suo credito (futuro) prima dell'accettazione del committente e quindi sia stato dichiarato fallito, poiché alla data del fallimento il credito per il prezzo dell'appalto non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (che aveva mero effetto obbligatorio), il concessionario non può opporre efficacemente la cessione al fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)