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Sez. 5, Sentenza n. 6246 del 13/03/2013 (Rv. 626045 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Introduzione irregolare di merce in ambito comunitario - Obbligazione doganale - Trasportatore - Responsabilità solidale - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626045-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di recupero dei diritti doganali (prelievi agricoli) dovuti per operazioni di importazione, l'art. 202, comma 3, del codice doganale comunitario di cui al Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913/92, applicabile "ratione temporis", qualifica come debitori per l'obbligazione doganale sorta in seguito all'irregolare introduzione di merce in ambito comunitario (nella specie, ovini vivi), oltre al debitore principale colui o coloro che vi hanno proceduto e, quindi, le persone che ad essa hanno partecipato "sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare", con la conseguenza che anche i soggetti incaricati del trasporto (nella specie, conducente di automezzi e titolare dell'impresa) sono solidalmente responsabili per tale obbligazione, ponendo in essere una condotta che si inserisce causalmente nella sequenza delle diverse attività ed operazioni dirette alla "introduzione irregolare". La relativa consapevolezza, va perciò, valutata in senso oggettivo, non identificandosi con l'elemento soggettivo del reato ed in base alla diligenza esigibile.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)